Sull’adulterio: nn. 2380-2386

[2380] L’adulterio. Questa parola designa l’infedeltà coniugale. Quando due persone, di cui almeno una sposata, intrecciano tra loro una relazione sessuale, anche episodica, commettono un adulterio. Cristo condanna l’adulterio anche se consumato con il semplice desiderio (cf. Mt 5, 27-28). Il sesto comandamento e il Nuovo Testamento proibiscono l’adulterio in modo assoluto (cf. Mt 5, 31-32; 19, 3-9; Mc 10, 9; Lc 16, 18; 1 Co 7, 10-11). I profeti ne denunciano la gravità. Nell’adulterio essi vedono simboleggiato il peccato di idolatria (cf. Os 2, 7; Jr 5, 7; 13, 27).

[2381] L’adulterio è un’ingiustizia. Chi lo commette viene meno agli impegni assunti. Ferisce quel segno dell’Alleanza che è il vincolo matrimoniale, lede il diritto dell’altro coniuge e attenta all’istituto del matrimonio, violando il contratto che lo fonda. Compromette il bene della generazione umana e dei figli, i quali hanno bisogno dell`unione stabile dei genitori.

[2382] Il Signore Gesù ha insistito sull`intenzione originaria del Creatore, che voleva un matrimonio indissolubile (cf. Mt 5, 31-32; 19, 3-9; Mc 10, 9; Lc 16, 18; 1 Co 7, 10-11). Ha abolito le tolleranze che erano state a poco a poco introdotte nella Legge antica (cf Mt 19, 7-9). Tra i battezzati “il Matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte” (CIC, can. 1141).

[2383] La separazione degli sposi, con la permanenza del vincolo matrimoniale, può essere legittima in certi casi contemplati dal diritto canonico (cf. CIC, cann. 1151-1155). Se il divorzio civile rimane l’unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere tollerato, senza che costituisca una colpa morale.

[2384] Il divorzio è una grave offesa alla legge naturale. Esso pretende di sciogliere il patto, liberamente stipulato dagli sposi, di vivere l’uno con l`altro fino alla morte. Il divorzio offende l’Alleanza della salvezza, di cui il Matrimonio sacramentale è segno. Il fatto di contrarre un nuovo vincolo nuziale, anche se riconosciuto dalla legge civile, accresce la gravità della rottura: il coniuge risposato si trova in tal caso in una condizione di adulterio pubblico e permanente:

“Se il marito, dopo essersi separato dalla propria moglie, si unisce ad un’altra donna, è lui stesso adultero, perché fa commettere un adulterio a tale donna; e la donna che abita con lui è adultera, perché ha attirato a sé il marito di un’altra”. (San Basilio Magno, Moralia, regula 73).

[2385] Il carattere immorale del divorzio deriva anche dal disordine che esso introduce nella cellula familiare e nella società. Tale disordine genera gravi danni: per il coniuge, che si trova abbandonato; per i figli, traumatizzati dalla separazione dei genitori, e sovente contesi tra questi; per il suo effetto contagioso, che lo rende una vera piaga sociale.

[2386] Può avvenire che uno dei coniugi sia vittima innocente del divorzio pronunciato dalla legge civile; questi allora non contravviene alla norma morale. C’è infatti una differenza notevole tra il coniuge che si è sinceramente sforzato di rimanere fedele al sacramento del Matrimonio e si vede ingiustamente abbandonato, e colui che, per sua grave colpa, distrugge un Matrimonio canonicamente valido (cf. FC 84).