Introduzione
Da qualche tempo la Congregazione per la dottrina della fede è stata
interessata alla questione di proposte di legge avanzate in varie
parti del mondo in merito al problema della non-discriminazione delle
persone omosessuali.
Lo studio della questione ha portato alla preparazione di una serie di
osservazioni che potrebbero essere di aiuto a coloro che sono
interessati nella formulazione di una risposta cattolica a tali
proposte di legge. Dette osservazioni offrono alcune considerazioni
fondate sui passi più rilevanti della Lettera dei vescovi della
chiesa cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali,
pubblicata dalla Congregazione nel 1986, e forniscono alcune
applicazioni che ne potrebbero derivare.
Poiché la questione è particolarmente urgente in certe parti degli
Stati Uniti, dette considerazioni erano state fatte pervenire ai
vescovi di quella nazione, tramite i buoni uffici del Pro-Nunzio
Apostolico, per l’aiuto che essi ne avrebbero potuto ricevere. Si deve
notare che con quelle osservazioni non si intendeva esprimere un
giudizio sulle risposte che eventualmente i vescovi locali o le
Conferenze nazionali avessero già dato in merito a tali proposte di
legge. Esse non erano quindi da intendersi come una istruzione
pubblica e ufficiale della Congregazione sulla materia, ma come uno
strumento di base per offrire un certo aiuto a coloro che potrebbero
trovarsi in dovere di valutare progetti di legislazione riguardanti la
non-discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale.
Ritenendo che la pubblicazione delle osservazioni potrebbe essere di
qualche utilità, è stata curata una lieve revisione del testo che ha
portato a una seconda versione.
Nel frattempo sono apparsi sui mezzi di comunicazione sociale diversi
riferimenti e citazioni delle suddette osservazioni. Per offrire una
accurata informazione sulla questione, il testo rivisto di Alcune
considerazioni concernenti la Risposta a proposte di legge sulla non
discriminazione delle persone omosessuali è stato quindi
consegnato per la pubblicazione su L’Osservatore Romano.
Premessa
Recentemente, in diversi luoghi è stata proposta una legislazione che
renderebbe illegale una discriminazione sulla base della tendenza
sessuale. In alcune città le autorità municipali hanno reso
accessibile un’edilizia pubblica, per altro riservata a famiglie, a
coppie omosessuali (ed eterosessuali non sposate). Tali iniziative,
anche laddove sembrano più dirette a offrire un sostegno a diritti
civili fondamentali che con indulgenza nei confronti dell’attività o
di uno stile di vita omosessuale, possono di fatto avere un impatto
negativo sulla famiglia e sulla società.
Ad esempio, sono spesso implicati problemi come l’adozione di bambini,
l’assunzione di insegnanti, la necessità di case da parte di
autentiche famiglie, legittime preoccupazioni dei proprietari di case
nel selezionare potenziali affittuari.
Mentre sarebbe impossibile ipotizzare ogni possibile conseguenza di
proposte legislative in questo settore, le seguenti osservazioni
cercheranno di indicare alcuni principi e distinzioni di natura
generale che dovrebbero essere presi in considerazione dal
coscienzioso legislatore, elettore, o autorità ecclesiale che si trovi
di fronte a tali problemi.
La prima sezione richiamerà passi significativi dalla Lettera ai
vescovi della chiesa cattolica sulla cura pastorale delle persone
omosessuali pubblicata nel 1986 dalla Congregazione per la
dottrina della fede. La seconda sezione tratterà della loro
applicazione.
A. Passi significativi della Lettera della
Congregazione per la dottrina della fede
1. La Lettera ricorda che la Dichiarazione su
alcune questioni di etica sessuale pubblicata nel 1975 dalla
Congregazione per la dottrina della fede "teneva conto della
distinzione comunemente operata fra condizione o tendenza omosessuale
e atti omosessuali"; questi ultimi sono "intrinsecamente disordinati"
e "non possono essere approvati in nessun caso" (n. 3).
2. Dal momento che "nella discussione che seguì la
pubblicazione della (summenzionata) Dichiarazione, furono proposte
delle interpretazioni eccessivamente benevole della condizione
omosessuale, tanto che qualcuno si spinse fino a definirla
indifferente o addirittura buona", la Lettera prosegue precisando che
la particolare inclinazione della persona omosessuale "benché non sia
in sé peccato, costituisce tuttavia una tendenza, più o meno forte,
verso un comportamento intrinsecamente cattivo dal punto di vista
morale. Per questo motivo l’inclinazione stessa dev’essere considerata
come oggettivamente disordinata.
Pertanto coloro che si trovano in questa condizione dovrebbero essere
oggetto di una particolare sollecitudine pastorale perché non siano
portati a credere che l’attuazione di tale tendenza nelle relazioni
omosessuali sia un’opzione moralmente accettabile" (n. 3).
3. "Come accade per ogni altro disordine morale,
l’attività omosessuale impedisce la propria realizzazione e felicità
perché è contraria alla sapienza creatrice di Dio.
Quando respinge le dottrine erronee riguardanti l’omosessualità, la
chiesa non limita ma piuttosto difende la libertà e la dignità della
persona, intese in modo realistico e autentico" (n. 7).
4. Con riferimento al movimento degli omosessuali, la
Lettera afferma: "Una delle tattiche usate è quella di affermare, con
toni di protesta, che qualsiasi critica o riserva nei confronti delle
persone omosessuali, delle loro attività e del loro stile di vita, è
semplicemente una forma di ingiusta discriminazione" (n. 9).
5. "È pertanto in atto in alcune nazioni un vero e
proprio tentativo di manipolare la chiesa conquistandosi il sostegno,
spesso in buona fede, dei suoi pastori, nello sforzo volto a cambiare
le norme della legislazione civile. Il fine di tale azione è
conformare questa legislazione alla concezione propria di questi
gruppi di pressione, secondo cui l’omosessualità è almeno una realtà
perfettamente innocua, se non totalmente buona. Benché la pratica
dell’omosessualità stia minacciando seriamente la vita e il benessere
di un gran numero di persone, i fautori di questa tendenza non
desistono dalla loro azione e rifiutano di prendere in considerazione
le proporzioni del rischio, che vi è implicato" (n. 9).
6. "Essa (la chiesa) è consapevole che l’opinione,
secondo la quale l’attività omosessuale sarebbe equivalente, o almeno
altrettanto accettabile, quanto l’espressione sessuale dell’amore
coniugale, ha un’incidenza diretta sulla concezione che la società ha
della natura e dei diritti della famiglia, e li mette seriamente in
pericolo" (n. 9).
7. "Va deplorato con fermezza che le persone
omosessuali siano state e siano ancora oggetto di espressioni malevole
e di azioni violente. Simili comportamenti meritano la condanna dei
pastori della chiesa, ovunque si verifichino. Essi rivelano una
mancanza di rispetto per gli altri, lesiva dei principi elementari su
cui si basa una sana convivenza civile. La dignità propria di ogni
persona dev’essere sempre rispettata nelle parole, nelle azioni e
nelle legislazioni.
Tuttavia, la doverosa reazione alle ingiustizie commesse contro le
persone omosessuali non può portare in nessun modo all’affermazione
che la condizione omosessuale non sia disordinata. Quando tale
affermazione viene accolta e di conseguenza l’attività omosessuale è
accettata come buona, oppure quando viene introdotta una legislazione
civile per proteggere un comportamento al quale nessuno può
rivendicare un qualsiasi diritto, né la chiesa né la società nel suo
complesso dovrebbero poi sorprendersi se anche altre opinioni e
pratiche distorte guadagnano terreno e se i comportamenti irrazionali
e violenti aumentano" (n. 10).
8. "Dev’essere comunque evitata la presunzione
infondata e umiliante che il comportamento omosessuale delle persone
omosessuali sia sempre e totalmente soggetto a coazione e pertanto
senza colpa. In realtà anche nelle persone con tendenza omosessuale
dev’essere riconosciuta quella libertà fondamentale che caratterizza
la persona umana e le conferisce la sua particolare dignità" (n. 11).
9. "Nel valutare eventuali progetti legislativi, si
dovrà porre in primo piano l’impegno a difendere e promuovere la vita
della famiglia" (n. 17).
B. Applicazioni
10. La "tendenza sessuale" non costituisce una qualità
paragonabile alla razza, all’origine etnica, ecc. rispetto alla
non-discriminazione. Diversamente da queste, la tendenza omosessuale è
un disordine oggettivo (cf. Lettera, n. 3) e richiama una
preoccupazione morale.
11. Vi sono ambiti nei quali non è ingiusta
discriminazione tener conto della tendenza sessuale: per esempio nella
collocazione di bambini per adozione o affido, nell’assunzione di
insegnanti o allenatori di atletica, e nel servizio militare.
12. Le persone omosessuali, in quanto persone umane,
hanno gli stessi diritti di tutte le altre persone, incluso il diritto
di non essere trattate in una maniera che offende la loro dignità
personale (cf. n. 10). Fra gli altri diritti, tutte le persone hanno
il diritto al lavoro, all’abitazione, ecc. Nondimeno questi diritti
non sono assoluti. Essi possono essere legittimamente limitati a
motivo di un comportamento esterno obiettivamente disordinato. Ciò è
talvolta non solo lecito ma obbligatorio, e inoltre si imporrà non
solo nel caso di comportamento colpevole ma anche nel caso di azioni
di persone fisicamente o mentalmente malate. Così è accettato che lo
stato possa restringere l’esercizio di diritti, per esempio, nel caso
di persone contagiose o mentalmente malate, allo scopo di proteggere
il bene comune.
13. Includere la "tendenza omosessuale" fra le
considerazioni sulla base delle quali è illegale discriminare può
facilmente portare a ritenere l’omosessualità quale fonte positiva di
diritti umani, ad esempio, in riferimento alla cosiddetta "affirmative
action" o trattamento preferenziale nelle pratiche di assunzione. Ciò
è tanto più deleterio dal momento che non vi è un diritto
all’omosessualità (cf. n. 10) che pertanto non dovrebbe costituire la
base per rivendicazioni giudiziali. Il passaggio dal riconoscimento
dell’omosessualità come fattore in base al quale è illegale
discriminare può portare facilmente, se non automaticamente, alla
protezione legislativa e alla promozione dell’omosessualità.
L’omosessualità di una persona sarebbe invocata in opposizione a una
asserita discriminazione e così l’esercizio dei diritti sarebbe difeso
precisamente attraverso l’affermazione della condizione omosessuale
invece che nei termini di una violazione di diritti umani
fondamentali.
14. La "tendenza sessuale" di una persona non è
paragonabile alla razza, al sesso, all’età, ecc. anche per un’altra
ragione che merita attenzione, oltre quella sopramenzionata. La
tendenza sessuale di un individuo non è in genere nota ad altri a meno
che egli identifichi pubblicamente se stesso come avente questa
tendenza o almeno qualche comportamento esterno lo manifesti. Di
regola, la maggioranza delle persone a tendenza omosessuale che
cercano di condurre una vita casta non rende pubblica la sua tendenza
sessuale. Di conseguenza il problema della discriminazione in termini
di impiego, alloggio, ecc. normalmente non si pone.
Le persone omosessuali che dichiarano la loro omosessualità sono in
genere proprio quelle che ritengono il comportamento o lo stile di
vita omosessuale essere "indifferente o addirittura buono" (cf. n. 3),
e quindi degno di approvazione pubblica. È all’interno di questo
gruppo di persone che si possono trovare più facilmente coloro che
cercano di "manipolare la chiesa conquistandosi il sostegno, spesso in
buona fede, dei suoi pastori, nello sforzo volto a cambiare le norme
della legislazione civile" (cf. n. 9), coloro che usano la tattica di
affermare con toni di protesta che "qualsiasi critica o riserva nei
confronti delle persone omosessuali... è semplicemente una forma di
ingiusta discriminazione" (cf. n. 9).
Inoltre, vi è il pericolo che una legislazione che faccia
dell’omosessualità una base per avere dei diritti possa di fatto
incoraggiare una persona con tendenza omosessuale a dichiarare la sua
omosessualità o addirittura a cercare un partner allo scopo di
sfruttare le disposizioni della legge.
15. Dal momento che nella valutazione di una proposta
di legislazione la massima cura dovrebbe essere data alla
responsabilità di difendere e di promuovere la vita della famiglia (cf.
n. 17), grande attenzione dovrebbe essere prestata ai singoli
provvedimenti degli interventi proposti. Come influenzeranno
l’adozione o l’affido? Costituiranno una difesa degli atti
omosessuali, pubblici o privati? Conferiranno uno stato equivalente a
quelli di una famiglia a unioni omosessuali, per esempio, a riguardo
dell’edilizia pubblica o dando al partner omosessuale vantaggi
contrattuali che potrebbero includere elementi come partecipazione
della "famiglia" nelle indennità di salute prestate a chi lavora (cf.
n. 9)?
16. Infine, laddove una questione di bene comune è in
gioco, non è opportuno che le autorità ecclesiali sostengano o
rimangano neutrali davanti a una legislazione negativa anche se
concede delle eccezioni alle organizzazioni e alle istituzioni della
chiesa. La chiesa ha la responsabilità di promuovere la vita della
famiglia e la moralità pubblica dell’intera società civile sulla base
dei valori morali fondamentali, e non solo di proteggere se stessa
dalle conseguenze di leggi perniciose (cf. n. 17).