PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA
FAMIGLIA E DIRITTI UMANI
PRESENTAZIONE
Abbiamo da poco celebrato il 50°
anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tale
documento ha rappresentato certamente una conquista per l'umanità poiché esso,
basandosi sulla dignità della persona, promuove e difende il rispetto dei
popoli e di ciascuno dei loro membri. Il Pontificio Consiglio per la Famiglia,
già nel mese di ottobre del 1998, aveva tenuto, in Vaticano, il Secondo
Incontro di Politici e Legislatori d'Europa e, ad agosto del 1999, a Buenos
Aires, il Terzo Incontro di Politici e Legislatori d'America. La Dichiarazione
aveva costituito l'oggetto di tali riunioni.
Il documento, in questi
cinquanta anni di vita, non ha certo cancellato le molte lacerazioni e
violazioni che sono state commesse. Tuttavia, il riconoscimento dei suoi
principi costituisce, senza dubbio, uno stimolo notevole per lo spirito e per
la pratica della giustizia, sia a livello di rapporti interni dei paesi, sia a
livello di relazioni tra gli Stati, a condizione che si preservi la vera «
universalità », e che la Dichiarazione non sia soggetta a frantumazioni che
possano privarla del suo spirito originale.
Tra gli altri diritti
fondamentali, la Dichiarazione riconosce la Famiglia come « nucleo naturale e
fondamentale della società » (art. 16). Offriamo ora una riflessione sui
Diritti della Famiglia nel contesto della Dichiarazione Universale. Tale studio
è stato realizzato nel corso di un seminario al quale ha preso parte un gruppo
numeroso di esperti in diverse scienze.
Per motivi pratici, e con lo
scopo di una migliore diffusione e conoscenza, riproduciamo nella presente
pubblicazione il testo integrale della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani delle Nazioni Unite e la Carta dei Diritti della Famiglia della
Santa Sede. La Carta è una riflessione, approfondita e sviluppata alla luce
della ragione, su quanto è già indicato nella Dichiarazione. Questi documenti
non sono sempre a portata di mano.
Lo studio che offriamo, in occasione
di questo 50o anniversario, vuole essere uno strumento per il dialogo e
l'interscambio scientifico su temi inerenti ai beni fondamentali della persona
e della società.
Alfonso
Cardinale López Trujillo
Presidente
Francisco
Gil Hellìn
Segretario
1.
INTRODUZIONE
1.1. Un punto di incontro
1. Dal 14 al 16 dicembre 1998,
su convocazione del Pontificio Consiglio per la Famiglia, si è un riunito un
gruppo di esperti ed altre persone impegnate nella causa della famiglia e della
vita,1 per riflettere sul tema « Diritti umani e Diritti della
Famiglia ». Vogliamo in questo modo associarci, con profonda speranza, alla
celebrazione del cinquantesimo anniversario della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'Uomo, promulgata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite
il 10 dicembre 1948.2
2. Con il presente documento
(che si limita ad alcune considerazioni di particolare importanza e che
offriamo come base per ulteriori e più approfondite considerazioni), intendiamo
riconoscere il significato e il valore della suddetta Dichiarazione, e
incamminarci nella prospettiva di una reale universalità e di una sua
necessaria applicazione integrale. Riconosciamo il valore e la permanente
capacità di ispirazione del documento in quanto condividiamo elementi di una
stessa verità. Condividere la verità è condizione indispensabile per l'umana
convivenza. Non ignoriamo certamente le riserve a cui la Dichiarazione può dar
luogo: essa può favorire l'individualismo e il soggettivismo. In tal senso sono
state formulate diverse critiche. Tuttavia, è opportuno soffermarci sulla sua
grande convergenza con l'antropologia e l'etica cristiane,3
nonostante il documento prescinda da ogni riferimento a Dio. Esiste inoltre una
vicinanza concettuale in quei punti ammessi come naturali in quanto parte della
coscienza comune dell'umanità. Non si tratta certamente di diritti che la Dichiarazione
ha creato, ma di diritti che ha riconosciuto e codificato. « La
Dichiarazione Universale è chiara: riconosce i diritti che proclama, non li
conferisce ».4 Inoltre, il documento, che riconosce « la dignità
intrinseca » e « i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della
famiglia umana »,5 costituisce un « punto di incontro » per la
riflessione e l'azione congiunte.
3. Dalle sofferenze della guerra,
con le profonde ferite e lacerazioni prodotte, con i gravissimi attentati alla
dignità dell'uomo e dei popoli, l'umanità si è unita per affermare « il valore
della persona umana »,6 nel rispetto e nella tutela che le sono
dovuti. Giunte da ogni parte e da ogni cultura, le nazioni del mondo hanno
proclamato verità universali, diritti universali e beni universali. Benché
diverse, i loro delegati hanno ascoltato i suggerimenti dello spirito, il
richiamo della ragione, le lezioni della storia e le inclinazioni del cuore. In
rappresentanza di tutti i popoli del mondo,7 le nazioni si sono
unite per rinunciare all'ideologia, andando al di là dell'utilitarismo, e per
riconoscere i fini radicati nella natura di tutti e di ognuno. Si rende quindi
necessaria una dinamica di universalità affinché, attorno alla verità
dell'uomo, aderisca alla Dichiarazione un numero sempre più grande di
nazioni, fino a racchiudere un giorno — speriamo prossimo — tutte le nazioni
della terra.
4. Siamo coscienti del fatto che
la « guerra fredda » ha ostacolato l'applicazione della Dichiarazione,
ma siamo altresì consapevoli delle grandi possibilità che può arrecare questa
epoca cosiddetta di « globalizzazione ». Una globalizzazione che non si limiti
ai puri aspetti economici, ma che comporti altre realtà e dimensioni, che
devono convergere nel riconoscimento della dignità della persona umana e
passare obbligatoriamente per un corpo di valori etici. Tutto ciò si realizzerà
se scopriremo il modo di dare impulso al riconoscimento e all'applicazione dei
diritti dell'uomo.
5. Nel messaggio del 30 novembre
1998, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha reso un omaggio esplicito alla Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo qualificandola « uno dei documenti più
precisi e significativi della storia del diritto ».8 I diritti
articolati nella Dichiarazione costituiscono un insieme unitario, la
cui base comune è l'affermazione della dignità di ogni persona. Il derogare a
qualsiasi diritto viola l'umanità della persona. Giovanni Paolo II ha altresì affermato
— ed è questo un avvertimento di grande importanza — che l'uso selettivo dei
principi del documento « minaccia la struttura organica della Dichiarazione,
che associa ogni diritto ad altri diritti e ad altri doveri e limiti necessari
per un ordine sociale equo ».9
6. Per tutto questo il presente
documento non è soltanto una « celebrazione giubilare » di quello pubblicato
nel 1948, bensì un appello a tutti coloro che riconoscono la centralità della
persona umana e della famiglia come nucleo fondamentale e insostituibile,
capace di generare quella società che risponde al mondo a cui aspiriamo. La
costruzione di una tale società è un compito nobile e difficile dell'umanità.
7. Ci concentreremo su due campi
inscindibili: la famiglia e la vita, in relazione alla storica Dichiarazione.
In questi campi il documento mantiene tutta la sua importanza e tutto il suo
valore, tanto più adesso che si diffondono in modo allarmante gli attentati
alla famiglia nella sua identità che non permette alternative né supplenze, e
che si moltiplicano le minacce alla vita, sventolando un vocabolario di
giustizia apparente che pretende di coprire l'alterazione della realtà e il
senso di questo dono sacro.
1.2. Il ruolo della
famiglia
8. Riteniamo che la Dichiarazione
del 1948, ispirata a valori antropologici ed etici fermamente
stabiliti e sostenuta da convinzioni di ordine morale oggettivo radicate,
abbia saputo rispondere bene a circostanze culturali, socio-economiche e
politiche storicamente situate, e che conservi tutto il suo valore. Resta
intatta la sua capacità di creare e di animare un dialogo efficace e
fecondo con il mondo di oggi, con i suoi interrogativi e le sue sfide. E in
questa prospettiva che, di fronte ai molteplici aspetti della crisi attuale,
deve essere facilitata la promozione dei « Diritti dell'uomo ».
9. Di fondamentale importanza
per la promozione dei diritti umani è il riconoscimento dei « diritti della
famiglia », il che implica la protezione del matrimonio nel quadro dei «
diritti dell'uomo » e della vita familiare come obiettivo del suo ordinamento
giuridico. Secondo la Carta dei Diritti della Famiglia presentata dalla
Santa Sede, la famiglia deve essere concepita come soggetto che integra tutti i
suoi membri. Essa è, pertanto, come un insieme che non deve essere diviso nel
suo trattamento, isolando coloro che ne fanno parte o invocando ragioni di
supplenza sociale che, pur se necessaria in numerosi casi, non deve mai porre
il soggetto famiglia in posizione marginale. Famiglia e matrimonio
esigono di essere difesi e promossi non soltanto dallo Stato, ma da tutta la
società. Essi richiedono l'impegno deciso di ogni persona giacché è a partire
dalla famiglia e dal matrimonio che si può dare una risposta integrale alle sfide
del presente e ai rischi del futuro.
10. Sfide come le minacce alla
sopravvivenza, la « cultura della morte », la violenza, la mancanza di
protezione, il sottosviluppo, la disoccupazione, le migrazioni, le distorsioni
dei mezzi di comunicazione, ecc., si possono affrontare con successo soltanto a
partire dalla concezione che i diritti umani si sviluppano attraverso la
famiglia, trasformando la società che in essa e da essa viene generata.
2.
LA SOCIETÀ:
COMUNIONE DI PERSONE
11. Siamo consapevoli della
possibilità, anzi della necessità, di promuovere e sviluppare un dialogo a
partire dalla ragione umana sulla società e sui principi ed esigenze etiche che
devono guidare l'umana convivenza.10 Non si vede altro modo di
procedere su basi comuni con i non-credenti. Tuttavia, vogliamo proseguire la
nostra riflessione in una visione in cui convergano fede e ragione. La ragione
si arricchisce illuminata dalla fede e questa le permette una profondità e una
densità che vanno a beneficio del servizio della dignità dell'uomo e dei
popoli.11
2.1. Il fondamento della
fraternità
12. Da sempre si sono cercati
nell'uomo gli aspetti propri del suo essere. Nel nostro secolo, le molteplici
scienze umane hanno studiato l'uomo a sufficienza; tuttavia, mai si è chiesto
con tanta insistenza chi è l'uomo. Non si è ancora superato il seguente
paradosso: da una parte mai si è parlato tanto dell'uomo, della sua dignità,
libertà, grandezza e potere, e, dall'altra, mai l'uomo è stato tanto oppresso,
fatto oggetto di terribili massacri, umiliato dalla violenza, soprattutto da
parte dei potenti.12 Le guerre mondiali, le guerre fratricide (ogni
guerra lo è, poiché « ogni uomo è mio fratello »), le guerre tribali,
rappresentano un capitolo oscuro della storia. E ancor più lo sono gli
attentati contro i più deboli, gli innocenti, una categoria di persone oppressa
in molti modi.13 Fin dall'antichità si è ritenuto che l'uomo sia
caratterizzato dalla ragione. Euripide affermava che « l'intelletto è Dio in
ognuno di noi ».14 Nello stesso senso, Platone 15 e
Aristotele 16 indicarono la ragione come quella facoltà che
contraddistingue l'uomo. Dalla celebre definizione di Boezio: « Individua
substantia rationalis naturae », San Tommaso d'Aquino, proseguendo sulla
stessa strada, riconobbe che l'uomo è una persona e che esso è quanto di
più perfetto esista in tutta la natura: perfectissimum in omni natura.
L'uomo è un essere sussistente, corporeo e spirituale; è un insieme
strutturato. E distinctum subsistens in intellectuali natura.
13. I concetti di persona e di
dignità sono reciprocamente relazionati, ma non si identificano. La persona si
riferisce all'essere nel suo grado più alto di perfezione, nelle sue tre note
di sussistenza, spiritualità e totalità. La dignità si riferisce anzitutto ad
una qualità dell'essere, ad un valore che può essere opposto ad un antivalore.
Ogni persona, per il fatto di essere persona, possiede una dignità
connaturale, che va riconosciuta e rispettata.17 Però la
persona, per il fatto di essere libera e in un processo di crescita, è chiamata
ad acquisire un'altra dignità mediante lo sviluppo delle proprie possibilità
umane. In questo senso può possedere ugualmente una dignità acquisita,
che conquista conformemente a come si perfeziona nel proprio ordine umano.
14. Come immagine di Dio, l'uomo
è stato creato da un atto di amore. Dio ha voluto conferire all'uomo una natura
distinta da tutto l'ordine creato. L'uomo si innalza tra gli altri essere
creati: li trascende. Tutti partecipiamo all'esistenza in modo personale
per opera dello stesso Dio creatore. Come creatura personale, dotata di ragione
e di libera volontà, chiamata alla felicità eterna, ogni essere umano riflette
qualcosa della magnificenza divina. Questo è il fondamento ultimo e
imprescindibile della nostra fraternità.
15. La famiglia è il luogo per
eccellenza, il più propizio e insostituibile per il riconoscimento e lo
sviluppo della persona nel suo cammino verso la piena dignità. In essa la
persona compie i primi passi dello sviluppo umano. In essa si riceve non solo
un utero materno, ma anche, come indica San Tommaso, un « utero spirituale ».18
E in questo ambito familiare e formativo che ha inizio il processo educativo e
la promozione dell'essere umano. Il soggetto che non riceve questa prima
promozione familiare incontra molte difficoltà nel conseguire la pienezza della
dimensione umana a cui è chiamato dalla sua condizione di persona.
2.2. La famiglia: base
della società
16. Il rispetto dei diritti
umani è necessario per lo sviluppo umano delle persone nella comunità. Tali
beni includono la vita stessa, la salute, la conoscenza, il lavoro, la comunità
e la religione. Anzitutto, « la famiglia è una comunità di persone, per le
quali il modo proprio di esistere e di vivere insieme è la comunione: communio
personarum ».19 I beni che le sono essenziali si realizzano solo
quando un uomo e una donna si donano l'uno all'altra totalmente nel matrimonio,
comunità d'amore e di vita, e sono disposti ad accogliere pienamente — nella
procreazione e nell'educazione — il dono di una vita nuova. I genitori danno al
neonato il luogo in cui può crescere e svilupparsi. Tutti i diritti che per
natura sono necessari per lo sviluppo della persona nella sua totalità, nella
famiglia diventano reali nel modo più efficace. La famiglia, per sua stessa
natura, è soggetto di diritti, è elemento fondante della società umana e forza
maggiormente necessaria per il pieno sviluppo della persona umana. L'importanza
della mediazione sociale della famiglia è innegabile. E qualcosa che mantiene
tutto il suo valore, nonostante i mutamenti che hanno colpito la famiglia nel
corso della storia.
17. Considerato che tutti gli
uomini sono persone, il Santo Padre ha definito l'istituzione fondamentale
della società come una « communio personarum ».20 « La
famiglia è — più di ogni altra realtà umana — l'ambiente nel quale l'uomo può
esistere "per se stesso" mediante il dono sincero di sé. Per questo
essa rimane un'istituzione sociale che non si può e non si deve sostituire: è
il « santuario della vita ».21 Di conseguenza, promuovere nella persona
il suo progetto esistenziale vuol dire, anzitutto, riconoscere la sua realtà
personale e la dignità che le è connaturale. Per raggiungere questa finalità si
impone sempre più la valorizzazione della famiglia e dei diversi membri che la
compongono.
3.
LA PERSONA:
LA SUA DIGNITÀ, I SUOI DIRITTI
3.1. Dignità ed
uguaglianza
18. Il concetto di dignità
dell'essere umano deve essere sempre la chiave interpretativa della Dichiarazione
del 1948, come menzionato nel primo paragrafo del preambolo, ripreso nel
primo articolo e in seguito ripetuto in tutta la Dichiarazione. Tutte le
affermazioni, i principi e i diritti menzionati nella Dichiarazione sono
redatti e devono essere interpretati alla luce della dignità propria
dell'essere umano.
19. La Dichiarazione raccoglie
il frutto del patrimonio storico dell'umanità. La comprensione cristiana
dell'uomo, inoltre, permette di giungere ad un fondamento più profondo di
questa realtà, manifestando che l'uomo è l'unico essere che vale per se stesso
e non solo a motivo della specie. Anzi, egli è stato creato ad immagine e
somiglianza di Dio (Gn 1,27) e, pertanto, dotato di valore assoluto:
la creatura umana è voluta ed amata da Dio per se stessa, come un fine.22
Non è pertanto uno strumento, un mezzo o qualcosa di manipolabile.
20. La Dichiarazione universale
inizia col riconoscere l'innata dignità di tutti i membri della famiglia
umana, come pure l'uguaglianza e l'inalienabilità dei suoi diritti.23
Prende atto che questa dignità è una realtà che emana da ciò che l'uomo è, cioè
dalla sua natura. E quindi un riflesso della realtà sostanziale e spirituale
della persona umana, e non di una creazione della volontà umana, né una
concessione dei poteri pubblici o un prodotto delle culture o delle circostanze
storiche.
21. Nella Dichiarazione la
dignità dell'essere umano è posta in relazione con la ragione e con la coscienza
di cui l'essere umano è dotato 24 e pertanto con la sua libera
volontà. E quanto sottolinea espressamente anche l'enciclica Pacem in
terris.25 Viene in questo modo evidenziato che la dignità non è
un concetto generico, meramente formale o vuoto, bensì pieno di contenuto, come
evidenziano gli articoli successivi della Dichiarazione. La dignità e la
possibilità di ogni persona reale di realizzare la propria personalità e i
propri diritti, non in astratto, bensì concretamente, come uomo o donna, sposa
o sposo, figlio o genitore.
22. Nella Dichiarazione,
d'altro canto, si afferma e si riconosce la piena uguaglianza di ogni persona 26
e pertanto la proibizione di ogni forma di discriminazione o limitazione dei
suoi diritti in base a « razza, colore, sesso, idioma, religione, opinione
politica..., origine nazionale o sociale, posizione economica, nascita o
qualunque altra condizione ».27 Tale uguaglianza si manifesta anche
nel riconoscimento ad ogni persona della sua titolarità di diritti in ogni fase
della sua crescita e in ogni momento della sua esistenza.
3.2. Ogni individuo
23. Ogni individuo possiede
questa dignità, come ripete la Dichiarazione che inizia la quasi
totalità dei suoi articoli con espressioni quali « tutti gli esseri umani », «
tutti i membri della specie umana », « ogni individuo umano senza distinzione
di alcun tipo », ecc. L'enumerazione di diritti e doveri inclusi nella Dichiarazione
offre così un orientamento nel contempo giuridico ed etico che permette di
focalizzare le molteplici situazioni umane, tanto quelle esistenti nel momento
in cui è stato redatto il documento, quanto quelle suscitate dai successivi
cambiamenti sociali e dalle innovazioni introdotte dallo sviluppo della
tecnologia, dell'economia e delle istituzioni politiche all'interno degli
stati.
24. Quanto si dice circa la
dignità, i diritti e i doveri dell'essere umano vale tanto per l'uomo quanto
per la donna. La comune dignità di uomini e donne, e la loro
reciprocità, è la base autentica per affermare la loro piena dignità. La
reciprocità implica, in effetti, che tra uomo e donna non esista né
un'uguaglianza statica ed indifferenziata, né una distinzione conflittuale
inesorabile ed irriconciliabile.28
3.3. Lavoro e famiglia
25. Il lavoro, diritto e
dovere,29 esprime e realizza la dignità dell'individuo; manifesta la
sua capacità di dominio sul mondo che lo circonda, contribuisce allo sviluppo
della personalità 30 e rende possibile la crescita della
civilizzazione. L'insieme della società, degli organi e delle politiche degli
stati, devono creare le condizioni atte a far sì che ci siano possibilità di
lavoro per tutti. Non si deve dimenticare che « il lavoro è il fondamento su
cui si forma la vita familiare, la quale è un diritto naturale e una
vocazione dell'uomo. Questi due cerchi di valori — uno congiunto al lavoro,
l'altro conseguente al carattere familiare della vita umana — devono unirsi tra
sé correttamente, e correttamente permearsi. Il lavoro è, in un certo modo, la
condizione per rendere possibile la fondazione di una famiglia, poiché questa
esige i mezzi di sussistenza, che in via normale l'uomo acquista mediante il
lavoro ».31
26. Deve essere riconosciuto lo
specifico contributo offerto dai genitori alla società attraverso il loro
lavoro. Ciò che la madre apporta alla famiglia e, per mezzo di essa, alla
società è degno della più alta considerazione e d'altro lato ha suscitato
l'attenzione di alcuni degli intellettuali più importanti della nostra epoca.
Il contributo specificatamente materno si constata in modo particolare nel
campo dell'educazione, della salute, dell'istruzione, della formazione
religiosa e di tutte le attività che riguardano il benessere della famiglia e
dei suoi membri. Giovanni Paolo II ha sottolineato più volte l'importanza di
tale contributo.32 Naturalmente l'insistere sul contributo della
madre non deve eclissare l'importanza dell'apporto specifico del padre;
entrambi i contributi sono complementari.
27. Concretamente, l'uomo e la
donna, nella famiglia, complementano il loro lavoro e collaborano per la piena
realizzazione della loro vita coniugale e nell'educazione e nel benessere della
prole. Tenendo conto del fatto che la maternità — insieme alla paternità
— fa parte del dono creatore più eccelso del genere umano, cioè la trasmissione
della vita, l'organizzazione della società e le leggi dello Stato devono
permettere che la struttura e la remunerazione del lavoro facilitino alla donna
la realizzazione della propria vocazione di madre, durante la gestazione e
l'allattamento dei figli.33
4.
IL DIRITTO ALLA VITA
4.1. La chiave degli altri
diritti
28. L'affermazione della dignità
di ogni essere umano ha come conseguenza immediata e basilare il diritto
fondamentale alla vita, riconosciuto nell'articolo 3 della Dichiarazione:
« Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della
propria persona ». L'essere umano possiede tale diritto fin dal momento stesso
in cui inizia la sua esistenza, cioè dal momento del concepimento e non solo
dalla nascita.34
29. Fin dal primo istante del
suo concepimento, l'uomo riceve da Dio la sua realtà personale. La persona ha
in sé una dignità che le è inerente. Ciò vuol dire che sia la persona che la
sua dignità si collocano nel piano ontologico. Non importano le manifestazioni
possibili dell'uomo durante le sua evoluzione; fin dal momento del
concepimento, egli è sempre una persona, la cui dignità gli deve essere
riconosciuta in tutte le circostanze del suo itinerario esistenziale.
30. Anzitutto, l'uomo ha diritto
alla vita, chiave fondamento di tutti gli altri Diritti in quanto diritto
inviolabile, garantito e protetto in ogni situazione, non solo per mezzo di
leggi e politiche da parte dello Stato, ma anche mediante una vera cultura
della vita, « poiché nessuna offesa contro il diritto alla vita, contro la
dignità di ogni singola persona, è irrilevante ».35 E un diritto fondamentale,
con la massima forza che si può riconoscere al termine, in quanto gli altri
perderebbero la loro consistenza, per assenza di soggetto e di sostegno.
Bisogna distinguere tra diritto fondamentale e il suo valore e nobiltà. Altri
diritti rivestono una maggiore statura e nobiltà, tanto che per questi è degno
e lecito offrire o mettere a rischio la propria vita.
4.2. Protezione prima e
dopo la nascita
31. L'articolo 3 della Dichiarazione
del 1948 afferma che « ogni individuo ha diritto alla vita... ». Tale
principio fu sviluppato dalla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo,
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959,
secondo la quale « il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e
intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali
compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita ».
Questa stessa Dichiarazione fu incorporata in seguito nel « Preambolo » della Convenzione
Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, approvata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
32. Questa deve essere
considerata come principio fondamentale del sistema di protezione
internazionale dei diritti umani (ius cogens),36 giacché si
trova indubbiamente incorporata nella coscienza comune dei soggetti della
comunità internazionale.
33. Il Diritto Internazionale
riafferma così un principio della tradizione giuridica romano-canonica secondo
cui l'individuo esiste come persona. I diritti del nascituro e la sua
personalità furono formulati già nell'antichità da Ulpiano, Giustiniano,
Graziano e tanti altri maestri del Diritto. Convergono su questa linea di
pensiero, la riflessione giudaica, quella cristiana e quella musulmana.
34. D'altro lato, ogni intento
normativo che pretenda di spingere il « diritto » all'aborto o ad altre forme
di negazione della vita umana del nascituro, si scontra con quanto maturato
nella legislazione internazionale. Tale legislazione coerentemente garantisce «
il diritto a venire al mondo a chi non è ancora nato »; protegge « i neonati,
particolarmente le bambine, dal crimine dell'infanticidio », assicura agli «
invalidi lo sviluppo delle loro possibilità e la debita attenzione ai malati e
agli anziani ».37
4.3. Diritti del nascituro
35. Coerentemente con queste
linee di pensiero giuridico, riaffermate dalla comunità internazionale e dal
suo ordinamento giuridico, dichiariamo che:
36. fin dal primo istante della
sua esistenza, mediante la fecondazione stessa dell'ovulo, l'essere umano viene
dotato della particolare dignità che gli è propria come persona e gode dei
diritti che gli corrispondono in conformità alla tappa del suo sviluppo; 38
37. fin dall'inizio della sua
esistenza prenatale, l'essere umano è un soggetto che ha diritto alla vita e
alla sicurezza della sua persona;
38. fin dall'inizio della sua
vita, l'essere umano ha diritto al riconoscimento della sua personalità
giuridica, con tutte le conseguenze che ne derivano;
39. il nascituro è « fanciullo »
nel senso e con la portata fissata nella Convenzione Internazionale sui
Diritti dell'Infanzia;
40. il nascituro ha diritto a
che la legislazione gli garantisca, nella più ampia misura possibile, la sua
sopravvivenza e il suo sviluppo; 39
41. le politiche o i mezzi
concreti di pianificazione demografica che includano od implichino l'attentato
alla sopravvivenza o alla salute del nascituro devono essere considerati
contrari al diritto alla vita e alla dignità umana;
42. il nascituro ha diritto a
che la legislazione lo preservi da ogni sperimentazione con la sua persona o di
essere sottoposto a pratiche mediche che non abbiano come oggetto diretto la
protezione o il miglioramento della sua salute; deve essere proibita la
clonazione umana ed ogni altra pratica che attenti alla dignità del nascituro:
« Mai la vita può essere degradata ad oggetto ».40
4.4. Doveri della famiglia
e dello Stato verso il nascituro
43. La famiglia è l'istituzione
primaria per la protezione dei diritti dell'infanzia. Per questo, l'interesse
del fanciullo esige che il suo concepimento venga prodotto nel matrimonio e
mediante l'atto specificamente umano dell'unione coniugale. « Il dono della
vita umana deve realizzarsi nel matrimonio mediante gli atti specifici ed
esclusivi degli sposi, secondo le leggi inscritte nelle loro persone e nella
loro unione ».41
44. L'unione tra madre e
concepito, e l'insostituibile funzione del padre, fanno sì che sia
necessario che il nascituro, trovi accoglienza in una famiglia che gli
garantisca, per quanto possibile e in conformità al diritto naturale, la
presenza della madre e del padre. Questi, come coppia, con le caratteristiche
loro proprie, procreano ed educano il figlio. Il fanciullo quindi ha diritto ad
essere accolto, amato e riconosciuto in una famiglia. In questo senso, la Convenzione
Internazionale sui Diritti dell'Infanzia rappresenta un passo in avanti di
grande significato che deve essere attuato.
45. Il nascituro ha diritto ad
essere identificato con il nome dei suoi genitori, ha diritto all'eredità e,
pertanto, alla protezione della sua identità.42
46. Il nascituro ha diritto ad
un livello di vita sufficiente per il suo pieno sviluppo psico-fisico,
spirituale, morale e sociale, anche nell'ipotesi di rottura del vincolo
matrimoniale dei suoi genitori.43
47. I genitori hanno la
responsabilità primaria di formare ed educare i propri figli per garantirne lo
sviluppo integrale e un livello di benessere sociale, spirituale, morale,
fisico e mentale conveniente. A tal fine, sono chiamati a collaborare tanto la
legislazione quanto i servizi dello Stato per dare alla famiglia il sostegno
adeguato.44
48. In conformità con il
principio di sussidiarietà, solo quando la famiglia non si trovi in grado di
difendere sufficientemente gli interessi del nascituro, lo Stato avrà il dovere
di metterle a disposizione mezzi speciali di protezione, in particolare: l'assistenza
alla madre prima e dopo il parto, la cura ventris, l'adozione prenatale,
la tutela. Analogamente, l'intervento dello Stato nella vita familiare può
essere realizzato soltanto quando vengano posti in serio pericolo la dignità
del fanciullo e i suoi diritti fondamentali e tenendo conto unicamente dell'«
interesse superiore del fanciullo », senza forma alcuna di discriminazione.45
49. Allo stesso modo, a motivo
della loro condizione peculiare, così come per le offese a cui sono esposte, le
bambine e le ragazze hanno bisogno di misure speciali di
protezione.
50. Come tutti i disabili, a
maggior ragione il fanciullo disabile ha diritto alla protezione e all'aiuto
richiesti dalla sua condizione. Pertanto, lo Stato deve aiutare la famiglia ad
accogliere il fanciullo disabile e favorirne l'integrazione nella società,
concedendogli il beneficio delle misure speciali adeguate alla sua condizione
per poter godere appieno di tutti i diritti fondamentali.46
51. Ha una particolare attualità
il compito di un approfondimento nel senso del diritto all'adozione, tenendo
sempre presente che « l'interesse superiore del fanciullo costituisce la
principale preoccupazione »,47 senza nessun altro tipo di
considerazione, per quanto nobile possa apparire. Alla luce di questo interesse
superiore deve essere ratificato il rifiuto categorico a che le « unioni di
fatto », particolarmente quando si tratta di unioni dello stesso sesso, possano
produrre un diritto all'adozione. In tal caso, la formazione integrale del
bambino riceverebbe un gravissimo pregiudizio.
5.
SOLIDARIETÀ E FRATERNITÀ
5.1. Partecipazione e
libertà
52. La Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo esorta tutti gli esseri umani ad agire gli
uni verso gli altri in spirito di fratellanza.48 In questa affermazione,
il documento è in consonanza con il pensiero sociale cristiano e con la sua
difesa della solidarietà umana. Come membri a pieno diritto della famiglia
umana, ogni uomo ed ogni donna hanno il diritto e la responsabilità di partecipare
alla vita sociale, politica e culturale a livello locale, nazionale ed
internazionale. La persona umana partecipa alla famiglia umana per sua propria
natura. La nostra umanità è condivisa e il fatto di essere persone ci vincola,
in modo immediato ed irrevocabile, al resto della comunità umana. In virtù dei
vincoli di solidarietà e di fratellanza possiamo parlare di famiglia umana, di
famiglia dei popoli.
53. Affinché raggiunga il suo
pieno significato, la partecipazione deve essere praticata e scelta
consapevolmente. La virtù sociale della solidarietà è la volontà di
partecipare alla ricerca della giustizia sociale. Non bisogna dimenticare che «
l'esercizio della solidarietà all'interno di ogni società è valido,
quando i suoi componenti si riconoscono tra di loro come persone ». Ciò implica
che « coloro che contano di più, disponendo di una porzione più grande di beni
e di servizi comuni, si sentano responsabili dei più deboli e siano
disposti a condividere quanto possiedono. I più deboli, da parte loro, nella
stessa linea di solidarietà, non adottino un atteggiamento puramente passivo
o distruttivo del tessuto sociale, ma, pur rivendicando i loro
legittimi diritti, facciano quanto loro spetta per il bene di tutti ».49
La solidarietà, pertanto, è l'accettazione della nostra natura sociale e
l'affermazione dei vincoli che condividiamo con tutti i nostri fratelli e le
nostre sorelle. La solidarietà crea un ambiente in cui viene favorito il
reciproco servizio. La solidarietà crea le condizioni sociali perché vengano
rispettati ed alimentati i diritti umani. La capacità di riconoscere ed
accettare tutta la gamma di diritti e di obblighi relativi che si basano sulla
nostra natura sociale può realizzarsi soltanto in un'atmosfera vivificata dalla
solidarietà. Ciò vale anche alla luce della crescente interdipendenza che «
deve trasformarsi in solidarietà, fondata sul principio che i beni della
creazione sono destinati a tutti ».50
5.2. Impegno nei confronti
dei più deboli
54. La nostra solidarietà verso
tutta la famiglia umana implica un impegno particolare nei confronti dei più
vulnerabili ed emarginati. Questi devono essere una categoria privilegiata
dall'amore e dalla cura degli altri. L'unità naturale della famiglia umana non
può essere realizzata in pienezza quando i popoli soffrono le miserie della
povertà, della discriminazione, dell'oppressione e dell'alienazione sociale che
conducono all'isolamento e alla separazione dalla comunità più estesa.
55. Tuttavia, perché sia
virtuoso, il nostro impegno d'amore deve essere volontario. In modo particolare
la solidarietà ci spinge a cercare relazioni che tendano all'uguaglianza sul
piano locale, nazionale ed internazionale. Tutti i membri della comunità umana
devono essere incorporati nel modo più pieno possibile nel circolo delle relazioni
produttive e creative.51
56. Le popolazioni del Terzo
Mondo, in particolare, hanno sperimentato gli assalti dei nemici della
vita, e meritano per questo la nostra particolare attenzione. Malattie come
l'AIDS, la malaria, i cattivi raccolti, la siccità, la guerra, la fame e la
corruzione continuano a uccidere persone innocenti in molti paesi. Questi mali
ostacolano il pieno sviluppo e la produttività di queste popolazioni, ed
impediscono che esse si uniscano al resto della famiglia umana in uguaglianza
di condizioni. Spesso la crescita produttiva ed economica avviene emarginando
queste popolazioni. La solidarietà esige che la comunità internazionale lavori
per mettere in atto strategie globali dirette a combattere le malattie e la
fame e a promuovere uno sviluppo umano autentico. La dimensione normativa della
solidarietà richiede uno sforzo per stabilire relazioni con i paesi in via di
sviluppo che tendano all'uguaglianza. Ma, in questo processo, a coloro che
godono dei privilegi dell'eccesso corrisponde l'obbligo di dare generosamente
per permettere ai meno fortunati di raggiungere da soli livelli di vita consoni
alla dignità umana.
57. Tuttavia, è necessario
procedere con cautela, affinché gli interventi nei paesi stranieri siano
rispettosi dell'integrità delle culture e delle economie locali. Con
troppa frequenza, in nome della solidarietà, l'aiuto straniero fluisce verso
governi corrotti e non raggiunge i destinatari che maggiormente ne hanno
bisogno. Anzi, molte forme di intervento generano distorsioni locali di natura
tale da creare dipendenza invece di uguaglianza di condizioni, distruggendo i
mezzi per l'autosufficienza. I programmi di aiuto in nome della solidarietà
devono essere disegnati in modo tale da integrare nella logica della solidarietà,
solidi principi economici, culturali e politici. In questo modo la solidarietà
permetterà un'unità significativa dei popoli nel contesto della diversità
umana.
5.3. Solidarietà tra
uomini e donne
58. Come prima comunità
naturale, la famiglia è il luogo esemplare della solidarietà. E nella famiglia
che l'essere umano acquisisce poco a poco coscienza della propria dignità e il
senso della responsabilità, ed impara a prestare attenzione agli altri. Nella
famiglia la solidarietà si sviluppa al di là della relazione d'amore tra i
coniugi; si estende alle relazioni tra genitori e figli, tra fratelli, e tra
generazioni.
59. La vera comunione della
solidarietà incorpora e si edifica sulla reciprocità dei sessi. L'uomo e
la donna condividono allo stesso modo i benefici e gli oneri della solidarietà.
Sono complementari: « Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo
creò; maschio e femmina li creò » (Gn 1,27). Per manifestare di essere
immagine del Dio trinitario, l'essere umano deve spiegare la sua esistenza
secondo due modalità complementari: quella maschile e quella femminile.
L'esistenza umana è quindi partecipazione dell'esistenza di un Dio che è
comunione d'amore.
60. Uguaglianza di dignità non
significa uniformità indifferenziata. Chiamati dal Creatore a vivere in
relazione di comunione, reciprocità e solidarietà, uomini e donne
contribuiscono in modo originale alla famiglia e alla società. Una vera «
cultura dell'uguaglianza » è quella che accoglie e rispetta il contributo
originale tanto degli uomini quanto delle donne.
61. Come persone, uomini e donne
condividono dimensioni e valori comuni fondamentali. In ognuno di loro,
tuttavia, questi valori si diversificano per forza, interesse ed enfasi, e
questa diversità si trasforma in fonte di arricchimento. Pertanto, la
solidarietà si realizza più pienamente quando donne e uomini cooperano gli uni
con gli altri in relazione di reciprocità e complementarità.
6.
DIRITTI DELLA FAMIGLIA
E SUSSIDIARIETÀ
6.1. Società civile,
società politica
62. La Chiesa riconosce e
sostiene il dovere indispensabile dello Stato di difendere e promuovere i
diritti umani. Le istituzioni politiche hanno la responsabilità naturale di
fornire un quadro giuridico equo affinché tutte le comunità sociali possano
cooperare al raggiungimento del bene comune. Il principio di sussidiarietà è
in sé un principio del bene comune, che deve essere considerato al più
ampio livello, come universale. Per questo i diritti umani — e in particolare
quelli della famiglia — possono svilupparsi soltanto operando secondo la
sussidiarietà. « La dottrina della Chiesa ha elaborato il principio detto di
sussidiarietà. Secondo tale principio "una società di ordine superiore non
deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola
delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità e
aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali,
in vista del bene comune"52 ».53
63. La Dichiarazione
Universale non solo riconosce esplicitamente la distinzione tra
società e Stato, ma valorizza anche il contributo al bene comune di molte
comunità che costituiscono ciò che Tocqueville ha chiamato « società civile »,
in contrasto con la « società politica ». La « società politica » ha come
ragion d'essere l'esercizio del potere, con, nel caso, il ricorso alla
coercizione. Per questo l'esercizio del potere deve essere strettamente
controllato da regole costituzionali. Lo Stato non può intervenire in campi in
cui l'iniziativa dei singoli, delle comunità, delle imprese è sufficiente.
64. Questa distinzione illustra
il ben fondato principio di sussidiarietà. Mentre la società politica ricorre
costantemente al potere, ai suoi agenti, ai suoi regolamenti, la società civile
si vale di affinità, di alleanze volontarie, di solidarietà naturali. Tale
distinzione illumina pertanto la ricca realtà della famiglia. Essa è il nucleo
centrale della società civile. Occupa certamente un ruolo economico importante,
ma ha ruoli molteplici. E soprattutto una comunità di vita, una comunità
naturale. Di più, essendo fondata sul matrimonio, presenta una coesione che non
esiste necessariamente nei corpi intermedi.
65. Una cosa che ha prodotto un
impatto negativo negli ultimi decenni, è il fatto che la famiglia sia stata
oggetto degli stessi attacchi che lo Stato ha diretto contro gli altri corpi
intermedi, sopprimendoli o cercando di gestirli a sua somiglianza. Quando lo
Stato si arroga il potere di regolamentare i vincoli familiari, di dettare
leggi che non rispettano quella comunità naturale, che è anteriore a lui,54
sorge il timore che lo Stato si approfitti delle famiglie per il proprio
interesse e, invece di proteggerle e di difendere i loro diritti, le disabiliti
o le distrugga per dominare i popoli.
66. La Dichiarazione Universale
previene tali deviazioni. Riconosce il diritto dell'uomo e della donna a
costituire una società matrimoniale 55 e quindi a creare una
famiglia. Il Santo Padre, seguendo la dottrina del Concilio Vaticano II, ha
ricordato che la famiglia « è la "prima e vitale cellula della
società" ».56 La Dichiarazione insiste sul fatto che
questa cellula « fondamentale e naturale » 57 merita la protezione
non solo da parte dello Stato, ma anche della società. Così quindi la Dichiarazione
promuove lo sviluppo della famiglia in mezzo ad altre comunità, ma
enfatizza il carattere unico di questa istituzione naturale.
6.2. La famiglia, prima
educatrice
67. La Dichiarazione riconosce
anche il diritto alla proprietà privata non solo individuale, ma anche
in associazione.58 Riconosce il diritto alla libertà religiosa,
includendo il diritto dei credenti ad associarsi per il culto e l'educazione.59
Infine, insiste sul fatto che i genitori hanno il diritto di decidere e
dirigere l'educazione dei propri figli.60
68. A tale proposito, è
opportuno ricordare che la missione educativa della famiglia trova il proprio
complemento normale nelle istituzioni educative. I genitori «
condividono la loro missione educativa con altre persone e istituzioni, come la
Chiesa e lo Stato; ciò tuttavia deve sempre avvenire nella corretta
applicazione del principio di sussidiarietà ».61 Non si deve
dimenticare che « ogni altro partecipante al processo educativo non può che
operare a nome dei genitori, con il loro consenso e, in una certa
misura, persino su loro incarico ».62
69. Certamente, come mostrano
numerosi studi psico-pedagogici, i primi anni di un bambino sono decisivi per
l'ulteriore formazione della sua personalità. Per questo, è interesse non solo
per i bambini, ma anche per la società, che i genitori possano affidare i loro
figli ad istituzioni educative di loro scelta.
70. Tuttavia, come mostra
l'esempio di molti paesi, anche quelli considerati « sviluppati », un mezzo
efficace per distruggere la famiglia consiste nel privarla della sua funzione
educativa, col finto pretesto di dare a tutti i fanciulli uguali opportunità.
In questo caso, vengono invocati i « diritti dei bambini » contro i diritti
della famiglia. Spesso lo Stato invade terreni propri della famiglia in nome
della democrazia che dovrebbe rispettare il principio di sussidiarietà. Siamo
di fronte ad un potere politico onnipresente ed arbitrario. Lo Stato o altre
istituzioni si appropriano del diritto di parlare in nome dei fanciulli e li
sottraggono al quadro familiare. Come mostrano tante esperienze funeste,
passate e contemporanee, l'ideale per una dittatura sarebbe tenere i bambini
senza famiglia. Tutti i tentativi per soppiantare la famiglia sono falliti.
6.3. Difendere la
sovranità della famiglia
71. Oggi la famiglia necessita
di una protezione speciale da parte dei poteri pubblici. A volte oppressa dallo
Stato, essa si trova attualmente esposta agli attacchi provenienti da
gruppi privati, di organismi non governativi, di enti transnazionali e anche di
organizzazioni internazionali pubbliche. Spetta agli Stati la responsabilità di
difendere la sovranità della famiglia, in quanto questa costituisce il
nucleo fondamentale del tessuto sociale.
72. Inoltre, difendere la
sovranità della famiglia contribuisce a salvaguardare la sovranità delle
nazioni. Oggi, in nome di ideologie di ispirazione maltusiana, edonistica e
utilitaristica, la famiglia è vittima di aggressioni che la interrogano fin
nella sua esistenza. I mezzi di comunicazione, pubblicizzando la separazione
totale dei significati unitivo e procreativo dell'unione coniugale,63
banalizzano le molteplici esperienze sessuali pre e para-matrimoniali,
indebolendo l'istituzione familiare. In vari paesi, l'età media del matrimonio
è aumentata in modo significativo, così come è aumentata l'età per avere il
primo figlio. La percentuale dei divorzi ha raggiunto livelli allarmanti.64
Le famiglie disgregate e « ricomposte », a causa delle quali i figli soffrono
notevolmente, generano povertà ed emarginazione. Esiste il contrasto tra
il ruolo primordiale e decisivo riconosciuto alla famiglia (piuttosto
significativo in numerose inchieste) e la trascuratezza e l'ostilità a cui
l'istituzione familiare è soggetta e l'erosione che la famiglia soffre in
alcune regioni e nazioni.
73. La cosa peggiore è che,
sotto l'impulso di organismi pubblici internazionali, si elogiano supposti «
modelli nuovi » di famiglia, che includono le unità familiari monoparentali
fino alle unioni omosessuali. Alcune agenzie internazionali, sostenute da potenti
lobbies, vogliono imporre a nazioni sovrane « nuovi diritti » umani,
come i « diritti riproduttivi », che abbracciano il ricorso all'aborto, alla
sterilizzazione, al divorzio facile, ad uno « stile di vita » della gioventù
che favorisce la banalizzazione del sesso e all'indebolimento della giusta
autorità dei genitori nell'educazione dei figli.65
74. Mentre in questo modo si
esalta un individualismo liberale esacerbato, unito ad un'etica
soggettivistica che incentiva la ricerca sfrenata del piacere, la famiglia
soffre anche per il rinascere di nuove espressioni di un socialismo di
ispirazione marxista. Una tendenza apparsa nella Conferenza di Pechino
(1995), pretende di introdurre nella cultura dei popoli l'« ideologia del sesso
» — « gender ». Tale ideologia afferma tra l'altro che la forma maggiore di
oppressione è l'oppressione della donna da parte dell'uomo, e tale oppressione
è istituzionalizzata nella famiglia monogamica.66 Gli ideologi
concludono quindi che, per porre termine a tale oppressione, bisogna porre
termine alla famiglia fondata sul matrimonio monogamico. Il matrimonio e la
famiglia, radicati nell'unione eterosessuale, sarebbero prodotti di una cultura
apparsi in un momento primordiale della storia, ma che devono sparire affinché
la donna possa liberarsi ed occupare il posto che le spetta nella società
produttiva.
75. In ripetute occasioni, il
Santo Padre e, sulle sue orme, il Pontificio Consiglio per la Famiglia, si è
pronunciato su queste ideologie che non solo sono contro la vita e contro la
famiglia, ma che distruggono anche le nazioni. Alle soglie del terzo millennio,
la pastorale della vita, ricevuta e comunicata generosamente nella famiglia, si
erge come un'esigenza prioritaria della celebrazione giubilare. E « necessario
che la preparazione al Grande Giubileo passi, in un certo senso, attraverso
ogni famiglia. Non è stato forse attraverso una famiglia, quella di
Nazaret, che il Figlio di Dio ha voluto entrare nella storia dell'uomo? ».67
7.
CONCLUSIONE
76. I diversi diritti degli individui
e delle comunità rafforzano reciprocamente una cultura di libertà in cui gli
esseri umani possono contribuire al bene comune. Di fatto, la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo afferma in molti modi che gli individui si
perfezionano mediante l'iniziativa individuale, mediante associazioni private e
l'impegno politico per il bene comune. La Dichiarazione, ad esempio,
riconosce i diritti alla proprietà intellettuale,68 per cui
l'invenzione, la distribuzione e lo sfruttamento della conoscenza non sono
semplicemente od unicamente conseguimento dello Stato. Come ha osservato
Giovanni Paolo II, « la principale risorsa dell'uomo è l'uomo stesso ».69
La Dichiarazione Universale riconosce saggiamente che una parte
essenziale della libertà d'associazione 70 — che include la
libertà di unirsi in sindacati 71 — consiste nel fatto che gli
individui non possono essere obbligati dallo Stato a vincolarsi ad una
associazione.72 Tutti questi diritti, di cui godono gli individui e
le associazioni private, sono vitali per lo sviluppo della « società civile » e
costituiscono una salvaguardia contro il totalitarismo.
77. Il riconoscimento pratico
dei diritti dell'istituzione della famiglia, nel quadro dello sviluppo
dei diritti umani, non può ignorare l'originalità, la finalità e lo spirito
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. Questa
riconosce nell'istituzione naturale del matrimonio come donazione reciproca
d'amore tra un uomo e una donna — costitutivo di un'unione stabile ed aperta
alla procreazione e all'educazione della prole — il fondamento principale della
famiglia. Ci appelliamo a tutti i popoli e a tutte le nazioni affinché
osservino con accuratezza le norme della Dichiarazione Universale e non
deroghino alla loro protezione benefica e salutare.
78. « L'avvenire dell'umanità
passa attraverso la famiglia ».73 E, pertanto, attraverso il
modo con cui i popoli trattano la famiglia, riconoscendone il valore
fondamentale e insostituibile o, al contrario, nelle varie forme di
trascuratezza, ostilità e pressione che ne rendono difficile la missione, che
si costruisce il futuro dell'umanità.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DEI DIRITTI UMANI
10
dicembre 1948
Preambolo
Considerato che il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e
dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il
disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di
barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo
in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta
aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile
che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che
l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro
la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile
promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle
Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani
fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza
dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso
sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri
si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il
rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà
fondamentali;
Considerato che una concezione
comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la
piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama la presente
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi
da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni
organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si
sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi
diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di
carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento
e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei
territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo
1
Tutti gli esseri umani nascono
liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo
2
Ad ogni individuo spettano tutti
i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione
sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o
internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia
indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o
soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo
3
Ogni individuo ha diritto alla
vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo
4
Nessun individuo potrà essere
tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo
5
Nessun individuo potrà essere
sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o
degradanti.
Articolo
6
Ogni individuo ha diritto, in
ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo
7
Tutti sono eguali dinanzi alla
legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da
parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.
Articolo
8
Ogni individuo ha diritto ad
un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che
violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla
legge.
Articolo
9
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo
10
Ogni individuo ha diritto, in
posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un
tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi
diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Articolo
11
1. Ogni individuo accusato di un
reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà
condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui
sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna
pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo
12
Nessun individuo potrà essere
sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore
e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla
legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo
13
1. Ogni individuo ha diritto
alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di
lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo
14
1. Ogni individuo ha il diritto
di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà
essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non
politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo
15
1. Ogni individuo ha diritto ad
una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare
cittadinanza.
Articolo
16
1. Uomini e donne in età adatta
hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere
concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo
naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla
società e dallo Stato.
Articolo
17
1. Ogni individuo ha il diritto
ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo
18
Ogni individuo ha diritto alla
libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la
libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria
religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
nell'osservanza dei riti.
Articolo
19
Ogni individuo ha diritto alla
libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato
per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni
e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo
20
1. Ogni individuo ha diritto
alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto
a far parte di un'associazione.
Articolo
21
1. Ogni individuo ha diritto di
partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di
accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il
fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa
attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale
ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera
votazione.
Articolo
22
Ogni individuo, in quanto membro
della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione
attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali
e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua
personalità.
Articolo
23
1. Ogni individuo ha diritto al
lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di
lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza
discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha
diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e
alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se
necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di
fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo
24
Ogni individuo ha diritto al
riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore
di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo
25
1. Ogni individuo ha diritto ad
un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e
della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario,
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità,
vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per
circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia
hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel
matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo
26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione.
L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e
l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base
del merito.
2. L'istruzione deve essere
indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere
la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi
razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il
mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di
priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo
27
1. Ogni individuo ha diritto di
prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle
arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto
alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo
28
Ogni individuo ha diritto ad un
ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo
29
1. Ogni individuo ha dei doveri
verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo
della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi
diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle
limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e
il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste
esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una
società democratica.
3. Questi diritti e queste
libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e
principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
CARTA
DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA
PRESENTATA DALLA SANTA SEDE
A TUTTE LE PERSONE, ISTITUZIONI
ED AUTORITÀ
INTERESSATE ALLA MISSIONE DELLA FAMIGLIA
NEL MONDO DI OGGI
22
ottobre 1983
INTRODUZIONE
La « Carta dei Diritti della
Famiglia » ha le sue origini nella richiesta formulata dal Sinodo dei Vescovi
tenuto a Roma nel 1980 sul tema « I compiti della Famiglia Cristiana nel Mondo
di oggi » (cfr. « Propositio », n. 42). Sua Santità, Papa Giovanni Paolo II,
nell'Esortazione Apostolica Familiaris consortio (n. 46), accolse la
richiesta del Sinodo e impegnò la Santa Sede a preparare una Carta dei Diritti
della Famiglia da presentare agli ambienti ed autorità interessati.
È importante capire
correttamente la natura e lo stile della Carta come ora viene presentata.
Il documento non è
un'esposizione di teologia dogmatica o morale sul matrimonio e la famiglia,
sebbene esso rifletta il pensiero della Chiesa in materia. Né è un codice di
condotta per persone o istituzioni interessate al problema. La Carta differisce
anche da una semplice dichiarazione di principi teoretici riguardanti la
famiglia. Essa mira, piuttosto, a presentare a tutti i nostri contemporanei,
siano essi cristiani o no, una formulazione — la più completa e ordinata
possibile — dei fondamentali diritti inerenti a quella società naturale e universale
che è la famiglia.
I diritti enunciati nella Carta
sono espressi nella coscienza dell'essere umano e nei valori comuni a tutta
l'umanità. La visione cristiana è presente in questa Carta come luce della
divina Rivelazione che illumina la naturale realtà della famiglia. Questi
diritti sorgono, in ultima analisi, da quella legge che è inscritta dal
Creatore nel cuore di ogni essere umano. La società è chiamata a difendere
questi diritti dalle violazioni e a rispettarli e promuoverli nell'interezza del
loro contenuto.
I diritti proposti devono essere
compresi secondo il carattere specifico di una « Carta ». In alcuni casi essi
enunciano vere e proprie norme giuridicamente vincolanti; in altri casi,
esprimono postulati e principi fondamentali per una legislazione da attuare e
per lo sviluppo della politica familiare. In tutti i casi essi sono un appello
profetico in favore dell'istituzione familiare, la quale deve essere rispettata
e difesa da tutte le usurpazioni.
Del resto quasi tutti questi
diritti si possono già trovare in altri documenti sia della Chiesa che della
comunità internazionale. La presente Carta si prefigge di elaborarli
ulteriormente, di precisarli con maggior chiarezza e di raccoglierli in una
presentazione organica, ordinata e sistematica. Annesse al testo vi sono le
indicazioni delle « Fonti e riferimenti », da cui alcune delle formulazioni
sono state estratte.
La Carta dei Diritti della
Famiglia è ora presentata dalla Santa Sede, Organo centrale e supremo del
governo della Chiesa Cattolica. Il documento è arricchito da abbondanti
osservazioni e suggerimenti ricevuti in risposta ad un'ampia consultazione
delle Conferenze Episcopali di tutta la Chiesa come anche di esperti in
materia, rappresentanti varie culture. La Carta è indirizzata principalmente ai
governi. Nel riaffermare, per il bene della società, la comune consapevolezza
dei diritti essenziali della famiglia, la Carta offre a tutti quelli che
condividono la responsabilità per il bene comune un modello e un punto di
riferimento per la elaborazione di una legislazione e di una politica della
famiglia, e una guida per i programmi di azione.
Nel contempo la Santa Sede
propone fiduciosamente questo documento all'attenzione delle organizzazioni
internazionali intergovernative che, in ragione della loro competenza e cura
per la difesa e la promozione dei diritti umani, non possono ignorare o
permettere violazioni dei diritti fondamentali della famiglia.
La Carta è naturalmente anche
diretta alle famiglie stesse: essa mira a rafforzare in esse la consapevolezza
del ruolo insostituibile e della posizione della famiglia; si augura di
ispirare le famiglie ad unirsi nella difesa e nella promozione dei loro
diritti; incoraggia le famiglie a compiere i loro doveri in modo che il ruolo
della famiglia possa diventare sempre più chiaramente apprezzato e riconosciuto
nel mondo d'oggi.
La Carta è diretta, infine, a
tutti gli uomini e donne affinché si impegnino a fare tutto il possibile per
assicurare che i diritti della famiglia siano protetti e che l'istituzione
della famiglia sia rafforzata per il bene dell'intero genere umano, oggi e nel
futuro.
La Santa Sede nel presentare
questa Carta, auspicata dai rappresentanti dell'Episcopato di tutto il mondo,
rivolge un particolare appello a tutti i membri e le istituzioni della Chiesa
perché diano chiara testimonianza delle convinzioni cristiane circa
l'insostituibile missione della famiglia, e procurino che famiglie e genitori
ricevano il necessario sostegno ed incoraggiamento per adempiere il compito
loro affidato da Dio.
CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA
Preambolo
Considerando che:
A. i diritti della persona,
anche se espressi come diritti dell'individuo, hanno una fondamentale
dimensione sociale, che trova nella famiglia la sua nativa e vitale
espressione;
B. la famiglia è fondata sul
matrimonio, unione intima di vita nella complementarità tra un uomo e una
donna, che si costituisce con il legame indissolubile del matrimonio
liberamente contratto e pubblicamente espresso, ed è aperta alla trasmissione
della vita;
C. il matrimonio è l'istituzione
naturale alla quale è affidata in maniera esclusiva la missione di trasmettere
la vita;
D. la famiglia, società
naturale, esiste anteriormente allo Stato e a qualsiasi altra comunità e
possiede diritti propri, che sono inalienabili;
E. la famiglia costituisce, più
ancora di un mero nucleo giuridico, sociale ed economico, una comunità di amore
e di solidarietà che è in modo unico adatta ad insegnare e a trasmettere valori
culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo e
il benessere dei propri membri e della società;
F. la famiglia è il luogo dove
diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a crescere nella
sapienza umana e ad armonizzare i diritti degli individui con le altre istanze
della vita sociale;
G. la famiglia e la società, che
sono mutuamente legate da vincoli vitali ed organici, hanno una funzione
complementare nella difesa e nel progresso del bene dell'umanità e di ogni
persona;
H. l'esperienza di diverse
culture attraverso la storia ha mostrato come sia necessario per la società
riconoscere e difendere l'istituzione familiare;
I. la società, e in particolar
modo lo Stato e le Organizzazioni Internazionali, devono proteggere la famiglia
con misure di carattere politico, economico, sociale e giuridico, miranti a
consolidare l'unità e la stabilità della famiglia in modo che essa possa
esercitare la sua specifica funzione;
J. i diritti, le fondamentali
necessità, il benessere e i valori della famiglia, anche se vengono
progressivamente salvaguardati in alcuni casi, sono spesso ignorati e non
raramente minati da leggi, istituzioni e programmi socio-economici;
K. molte famiglie sono costrette
a vivere in situazioni di povertà che impediscono loro di svolgere il proprio
ruolo con dignità;
L. la Chiesa Cattolica,
consapevole che il bene della persona, della società e della Chiesa stessa
passa attraverso la vita della famiglia, ha ritenuto parte della sua missione
proclamare a tutti il disegno di Dio inscritto nella natura umana circa il
matrimonio e la famiglia, promuovere queste due istituzioni e difenderle contro
quanti le attaccano;
M. il Sinodo dei Vescovi,
celebrato nel 1980, raccomandò esplicitamente che fosse redatta e fatta
giungere a tutti gli interessati una Carta dei Diritti della Famiglia;
la Santa Sede, dopo aver
consultato le Conferenze Episcopali, presenta ora questa Carta dei Diritti
della Famiglia e fa appello a tutti gli Stati, alle Organizzazioni
Internazionali e a tutte le Istituzioni e persone interessate, perché
rispettino questi diritti ed assicurino il loro effettivo riconoscimento e la
loro osservanza.
Articolo
1
Ogni persona ha diritto alla
libera scelta del proprio stato di vita, e perciò a sposarsi e formare una
famiglia oppure a restare celibe o nubile.
a) Ogni uomo e ogni donna, che ha
raggiunto l'età del matrimonio e ne ha la necessaria capacità, ha il diritto di
sposarsi e di formare una famiglia senza alcuna discriminazione; restrizioni
legali all'esercizio di questo diritto, sia di carattere permanente che
temporaneo, possono essere introdotte solamente quando sono richieste da gravi
ed oggettive esigenze dello stesso istituto matrimoniale e della sua rilevanza
sociale e pubblica; e devono, in ogni caso, rispettare la dignità e i diritti
fondamentali della persona.
b) Coloro che desiderano sposarsi e
formare una famiglia hanno il diritto di attendersi dalla società quelle
condizioni morali, educative, sociali ed economiche che li mettano in grado di
esercitare il loro diritto a sposarsi in piena maturità e responsabilità.
c) Il valore istituzionale del matrimonio
deve essere sostenuto dalle pubbliche autorità; la situazione delle coppie non
sposate non deve essere messa sullo stesso piano del matrimonio debitamente
contratto.
Articolo
2
Il matrimonio non può essere
contratto se non mediante il libero e pieno consenso degli sposi debitamente
espresso.
a) Tenendo nel dovuto rispetto il ruolo
tradizionale delle famiglie, in certe culture, nel guidare la decisione dei
loro figli, ogni pressione che impedisca la scelta di una determinata persona
come coniuge deve essere evitata.
b) I futuri sposi hanno il diritto alla
loro libertà religiosa. Perciò imporre come previa condizione per il matrimonio
il diniego della fede o una professione di fede che sia contraria alla propria
coscienza, costituisce una violazione di questo diritto.
c) Gli sposi, nella naturale
complementarità che esiste tra uomo e donna, godono della stessa dignità e di
eguali diritti a riguardo del matrimonio.
Articolo
3
Gli sposi hanno l'inalienabile
diritto di costituire una famiglia e di decidere circa l'intervallo fra le
nascite e il numero dei figli da procreare, tenendo pienamente in
considerazione i loro doveri verso se stessi, verso i figli già nati, la
famiglia e la società, in una giusta gerarchia di valori e in conformità
all'ordine morale oggettivo che esclude il ricorso alla contraccezione, alla
sterilizzazione e all'aborto.
a) Le attività delle pubbliche autorità e
delle organizzazioni private, che tentano in qualsiasi modo di limitare la
libertà delle coppie nel decidere dei loro figli, costituiscono una grave
offesa contro la dignità umana e contro la giustizia.
b) Nelle relazioni internazionali, l'aiuto
economico per lo sviluppo dei popoli non deve essere condizionato
dall'accettazione di programmi di contraccezione, sterilizzazione o aborto.
c) La famiglia ha diritto all'assistenza
da parte della società per quanto concerne i suoi compiti circa la procreazione
e l'educazione dei figli. Le coppie sposate, aventi una famiglia numerosa,
hanno diritto ad un adeguato aiuto e non devono essere sottoposte a
discriminazione.
Articolo
4
La vita umana deve essere
rispettata e protetta in modo assoluto dal momento del concepimento.
a) L'aborto è una diretta violazione del
diritto fondamentale alla vita dell'essere umano.
b) Il rispetto per la dignità dell'essere
umano esclude ogni manipolazione sperimentale o sfruttamento dell'embrione
umano.
c) Tutti gli interventi sul patrimonio
genetico della persona umana, i quali non mirino a correggere le anomalie,
costituiscono una violazione del diritto all'integrità fisica e contrastano il
bene della famiglia.
d) I figli, sia prima che dopo la nascita,
hanno diritto ad una speciale protezione e assistenza, come l'hanno pure le
madri sia durante la gravidanza sia, per un ragionevole periodo, dopo il parto.
e) Tutti i figli, sia nati nel matrimonio
che fuori di esso, godono dello stesso diritto alla protezione sociale, in
vista del loro integrale sviluppo personale.
f) Gli orfani o i fanciulli privi
dell'assistenza dei loro genitori o tutori devono ricevere particolare
protezione da parte della società. Lo Stato, per quanto riguarda l'affidamento
o l'adozione, deve provvedere una legislazione che faciliti le famiglie capaci
di accogliere nelle loro case bambini che hanno bisogno di una assistenza
permanente o temporanea e che, in pari tempo. rispetti i diritti naturali dei
genitori.
g) I bambini che sono handicappati hanno
diritto di trovare nella casa e nella scuola un ambiente adatto al loro
sviluppo umano.
Articolo
5
Avendo dato la vita ai loro
figli, i genitori hanno l'originario, primario ed inalienabile diritto di
educarli; essi devono perciò essere riconosciuti come i primi e principali
educatori dei loro figli.
a) I genitori hanno il diritto di educare
i loro figli in conformità con le loro convinzioni morali e religiose, tenendo
conto delle tradizioni culturali della famiglia che favoriscano il bene e la
dignità del bambino; essi devono inoltre ricevere dalla società l'aiuto e
l'assistenza necessari per svolgere convenientemente il loro ruolo educativo.
b) I genitori hanno il diritto di
scegliere liberamente scuole o altri mezzi necessari per educare i loro figli
in conformità con le loro convinzioni. Le pubbliche autorità devono far sì che
pubblici sussidi siano stanziati in maniera che i genitori siano veramente
liberi nell'esercitare questo diritto, senza andare incontro ad oneri ingiusti.
Non si devono costringere i genitori a sostenere, direttamente o indirettamente,
spese supplementari, che impediscano o limitino ingiustamente l'esercizio di
questa libertà.
c) I genitori hanno il diritto di ottenere
che i loro figli non siano costretti a frequentare le scuole che non sono in
armonia con le loro proprie convinzioni morali e religiose. In particolare
l'educazione sessuale — che è un diritto fondamentale dei genitori — deve
essere compiuta sotto la loro attenta guida sia in casa sia nei centri
educativi scelti e controllati da loro.
d) I diritti dei genitori sono violati
ogni qualvolta venga imposto dallo Stato un sistema obbligatorio di educazione,
da cui sia esclusa ogni formazione religiosa.
e) il diritto primario dei genitori ad
educare i propri figli deve essere sostenuto in tutte le forme di collaborazione
tra genitori, insegnanti ed autorità scolastiche, e particolarmente nelle forme
di partecipazione intese a dare voce ai cittadini nel funzionamento delle
scuole e nella formulazione ed applicazione delle politiche educative.
f) La famiglia ha il diritto di esigere
che i mezzi di comunicazione sociale siano strumenti positivi per la
costruzione di una società, che rafforzi i valori fondamentali della famiglia.
Nel contempo la famiglia ha il diritto di essere adeguatamente protetta,
specialmente per quanto riguarda i suoi membri più giovani, dagli effetti
negativi e dagli abusi dei mass media.
Articolo
6
La famiglia ha il diritto di
esistere e di progredire come famiglia.
a) Le pubbliche autorità devono rispettare
e promuovere la dignità, la legittima indipendenza, l'intimità, l'integrità e
la stabilità di ogni famiglia.
b) Il divorzio intacca la stessa
istituzione del matrimonio e della famiglia.
c) Il sistema della famiglia allargata,
dove esiste, deve essere stimato ed aiutato a compiere sempre meglio il suo
tradizionale ruolo di solidarietà e di mutua assistenza, pur nel rispetto, in
pari tempo, dei diritti della famiglia nucleare e della dignità personale di
ogni membro.
Articolo
7
Ogni famiglia ha il diritto di
vivere liberamente la propria vita religiosa domestica sotto la guida dei
genitori, così come ha il diritto di professare pubblicamente e di diffondere
la fede, di prendere parte al culto pubblico e a scegliere liberamente
programmi di istruzione religiosa, senza patire discriminazione.
Articolo
8
La famiglia ha il diritto di
esercitare la sua funzione sociale e politica nella costruzione della società.
a) Le famiglie hanno il diritto di formare
associazioni con altre famiglie ed istituzioni, per svolgere il ruolo della
famiglia in modo conveniente ed effettivo, come pure per proteggere i diritti,
promuovere il bene, e rappresentare gli interessi della famiglia.
b) Sul piano economico, sociale, giuridico
e culturale, deve essere riconosciuto il legittimo ruolo delle famiglie e delle
associazioni familiari nella elaborazione e nell'attuazione dei programmi che
interessano la vita della famiglia.
Articolo
9
Le famiglie hanno il diritto di
poter fare assegnamento su una adeguata politica familiare da parte delle
pubbliche autorità nell'ambito giuridico, economico, sociale e fiscale, senza
discriminazione di sorta.
a) Le famiglie hanno il diritto a
condizioni economiche che assicurino loro un livello di vita adeguato alla loro
dignità e pieno sviluppo. Non devono essere impedite dall'acquistare e
conservare proprietà private che possano favorire una stabile vita familiare;
le leggi concernenti l'eredità o la trasmissione della proprietà devono
rispettare i bisogni e i diritti dei membri della famiglia.
b) Le famiglie hanno diritto a misure
nell'ambito sociale che tengano conto dei loro bisogni, specialmente nel caso
di morte prematura di uno e di entrambi i genitori, di abbandono di uno dei
coniugi, di incidente, di malattia o di invalidità, nel caso di disoccupazione,
e ogni qual volta la famiglia abbia da sostenere oneri straordinari a favore
dei suoi membri per ragioni di anzianità, di handicaps fisici o mentali o
dell'educazione dei figli.
c) Gli anziani hanno il diritto di trovare
all'interno della propria famiglia o, quando ciò non sia possibile, in adeguate
istituzioni, un ambiente che permetta loro di trascorrere la vecchiaia in
serenità, esplicando quelle attività che sono compatibili con la loro età e li
mettano in grado di partecipare alla vita sociale.
d) I diritti e le necessità della famiglia,
e specialmente il valore della sua unità, devono essere presi in considerazione
nella politica e nella legislazione penale, di modo che il detenuto rimanga in
contatto con la propria famiglia e questa sia adeguatamente sostenuta durante
il periodo di detenzione.
Articolo
10
Le famiglie hanno diritto a un
ordine sociale ed economico in cui l'organizzazione del lavoro permetta ai
membri di vivere insieme, e non ostacoli l'unità, il benessere, la salute e la
stabilità della famiglia, offrendo anche la possibilità di sana ricreazione.
a) La remunerazione del lavoro deve essere
sufficiente per fondare e mantenere una famiglia con dignità, sia mediante un
conveniente salario, chiamato « salario familiare », sia mediante altre misure
sociali, quali gli assegni familiari o la remunerazione del lavoro casalingo di
uno dei genitori; dovrebbe essere tale da non obbligare le madri a lavorare
fuori casa con detrimento della vita familiare e specialmente dell'educazione
dei figli.
b) Il lavoro in casa della madre deve
essere riconosciuto e rispettato per il suo valore nei confronti della famiglia
e della società.
Articolo
11
La famiglia ha il diritto a una
decente abitazione, adatta per la vita della famiglia e proporzionata al numero
dei membri, in un ambiente che provveda i servizi di base per la vita della
famiglia e della comunità.
Articolo
12
Le famiglie dei migranti hanno
diritto alla medesima protezione di quella concessa alle altre famiglie.
a) Le famiglie degli immigrati hanno
diritto al rispetto per la propria cultura e a ricevere sostegno ed assistenza
per la loro integrazione nella comunità alla quale recano il proprio
contributo.
b) I lavoratori emigranti hanno diritto di
vedere la propria famiglia unita il più presto possibile.
c) I rifugiati hanno diritto
all'assistenza da parte delle autorità pubbliche e delle organizzazioni
internazionali onde facilitare la riunione delle loro famiglie.
FONTI
E RIFERIMENTI
Preambolo
A. Rerum novarum, 9; Gaudium
et spes, 24.
B. Pacem in terris, Parte
I; Gaudium et spes, 48 e 50; Familiaris consortio, 19; Codex
Iuris Canonici, 1056.
C. Gaudium et spes, 50; Humanae
vitae, 12; Familiaris consortio, 28.
D. Rerum novarum, 9 e 10;
Familiaris consortio, 45.
E. Familiaris consortio, 43.
F. Gaudium et spes, 52; Familiaris
consortio, 21.
G. Gaudium et spes, 52; Familiaris
consortio, 42 e 45.
I. Familiaris consortio, 45.
J. Familiaris consortio, 46.
K. Familiaris consortio, 6
e 77.
L. Familiaris consortio, 3
e 46.
M. Familiaris consortio, 46.
Articolo
1
Rerum novarum, 9; Pacem in terris, Parte I; Gaudium
et spes, 26; Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 16, 1.
a) Codex Iuris Canonici, 1058
e 1077; Dichiarazione universale, 16, 1.
b) Gaudium et spes, 52; Familiaris
consortio, 81.
c) Gaudium et spes, 52; Familiaris
consortio, 81 e 82.
Articolo
2
Gaudium et spes, 52; Codex Iuris Canonici, 1057 §
1; Dichiarazione universale, 16, 2.
a) Gaudium et spes, 52.
b) Dignitatis humanae, 6.
c) Gaudium et spes, 49; Familiaris
consortio, 19 e 22; Codex Iuris Canonici, 1135; Dichiarazione
universale, 16, 1.
Articolo
3
Populorum progressio, 37; Gaudium et spes, 50 e 87; Humanae
vitae, 10; Familiaris consortio, 30 e 46.
a) Familiaris consortio, 30.
b) Familiaris consortio, 30.
c) Gaudium et spes, 50.
Articolo
4
Gaudium et spes, 51; Familiaris consortio, 26.
a) Humanae vitae, 14;
Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione sull'aborto
procurato, 18 novembre 1974; Familiaris consortio, 30.
b) Papa Giovanni Paolo II, Indirizzo
alla Pontificia Accademia delle Scienze, 23 ottobre 1982.
d) Dichiarazione universale,
25, 2; Dichiarazione sui Diritti del Fanciullo, Preambolo e 4.
e) Dichiarazione universale, 25,
2.
f) Familiaris consortio, 41.
g) Familiaris consortio, 77.
Articolo 5
Divini illius magistri, 27-34; Gravissimum educationis, 3;
Familiaris consortio, 36; Codex Iuris Canonici, 793 e 1136.
a) Familiaris consortio, 46.
b) Gravissimum educationis, 7;
Dignitatis humanae, 5; Papa Giovanni Paolo II, Libertà religiosa e
l'Atto Finale di Helsinki (Lettera ai Capi di Stato delle nazioni che hanno
firmato l'Atto finale di Helsinki), 4b; Familiaris consortio, 40; Codex
Iuris Canonici, 797.
c) Dignitatis humanae, 5;
Familiaris consortio, 37 e 40.
d) Dignitatis humanae, 5;
Familiaris consortio, 40.
e) Familiaris consortio, 40;
Codex Iuris Canonici, 796.
f) Papa Paolo VI, Messaggio
per la Terza Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 1969; Familiaris
consortio, 76.
Articolo 6
Familiaris consortio, 46.
a) Rerum novarum, 10; Familiaris
consortio, 46; Convenzione internazionale sui Diritti civili e politici,
17.
b) Gaudium et spes, 48 e
50.
Articolo 7
Dignitatis humanae, 5; Libertà religiosa e l'Atto finale
di Helsinki, 4b; Convenzione internazionale sui Diritti civili e
politici, 18.
Articolo 8
Familiaris consortio, 44 e 48.
a) Apostolicam actuositatem, 11;
Familiaris consortio, 46 e 72.
b) Familiaris consortio, 44
e 45.
Articolo 9
Laborem exercens, 10 e 19; Familiaris consortio, 45;
Dichiarazione universale, 16, 3 e 22; Convenzione internazionale sui
Diritti economici, sociali e culturali, 10, 1.
a) Mater et magistra, Parte
II; Laborem exercens, 10; Familiaris consortio, 45; Dichiarazione
universale, 22 e 25; Convenzione internazionale sui Diritti economici,
sociali e culturali, 7, a, ii.
b) Familiaris consortio, 45
e 46; Dichiarazione universale, 25, 1; Convenzione internazionale sui
Diritti economici, sociali e culturali, 9, 10, 1 e 10, 2.
c) Gaudium et spes, 52; Familiaris
consortio, 27.
Articolo 10
Laborem exercens, 19; Familiaris consortio, 77; Dichiarazione
universale, 23, 3.
a) Laborem exercens, 19; Familiaris
consortio, 23 e 81.
b) Familiaris consortio, 23.
Articolo 11
Apostolicam actuositatem, 8; Familiaris consortio, 81; Convenzione
internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali, 11, 1.
Articolo 12
Familiaris consortio, 77; Carta sociale europea, 19.
INDICE
Presentazione
1. Introduzione
1.1. Un punto di incontro
1.2. Il ruolo della famiglia
2. La società: comunione di
persone
2.1. Il fondamento della
fraternità
2.2. La famiglia base della
società
3. La persona: la sua dignità, i
suoi diritti
3.1. Dignità ed uguaglianza
3.2. Ogni individuo
3.3. Lavoro e famiglia
4. Il diritto alla vita
4.1. La chiave degli altri
diritti
4.2. Protezione prima e dopo la
nascita
4.3. Diritti del nascituro
4.4. Doveri della famiglia e
dello Stato verso il na scituro
5. Solidarietà e fraternità
5.1. Partecipazione e libertà
5.2. Impegno nei confronti dei
più deboli
5.3. Solidarietà tra uomini e
donne
6. Diritti della famiglia e
sussidiarietà
6.1. Società civile, società
politica
6.2. La famiglia, prima
educatrice
6.3. Difendere la sovranità
della famiglia
7. Conclusione
Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani
Carta dei Diritti della
Famiglia
NOTE
(1) Presentiamo il risultato del
lavoro realizzato su diversi temi da alcune commissioni. Dato il metodo di
lavoro, possono essere presenti alcune ripetizioni che, tuttavia, arricchiscono
le riflessioni. Hanno collaborato anche alcuni esperti dell'Acton Institute.
(2) Il Dicastero ha avuto
occasione di commemorare anticipatamente questo avvenimento con il II Incontro
di Politici e Legislatori d'Europa sul tema « Diritti umani e diritti della
famiglia », svoltosi dal 22 al 24 ottobre 1998. Le conclusioni sono state
pubblicate su L'Osservatore Romano, 16-171198. Sono stati editi gli atti
in italiano (Pontificio Consiglio per la Famiglia, Diritti dell'uomo:
Famiglia e politica, Libreria Editrice Vaticana, 1999). Sono in
preparazione le edizioni in spagnolo e francese. Ci proponiamo inoltre di
realizzare il III Incontro di Politici e Legislatori d'America, a Buenos Aires,
in Argentina, dal 3 al 15 agosto 1999, sul tema « Famiglia e vita: a 50 anni
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ».
(3) Cfr. Giovanni XXIII,
Lettera Enciclica Pacem in terris,
11463, 144.
(4) Giovanni Paolo II, Messaggio
per la Celebrazione della Giornata Mondiale della Pace 1999, 81298, 3.
(5) Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'Uomo, Preambolo.
(6) Cfr. Carta delle Nazioni
Unite, Introduzione.
(7) Benché il numero dei
firmatari sia stato relativamente ristretto.
(8) Giovanni Paolo II, Messaggio
a Sua Eccellenza il Sig. Didier Opertti Badán, Presidente della 53a sessione
dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, 301198.
(9) Ibid.
(10) Cfr. Giovanni Paolo II,
Lettera Enciclica Veritatis splendor,
6893, 99.
(11) Cfr. Giovanni Paolo II,
Lettera Enciclica Fides et ratio, 29998, proemio; 102.
(12) Cfr. Giovanni Paolo II,
Lettera Enciclica Evangelium vitae, 18.
(13) Cfr. ibid., 12.
(14) Fragmento 1018-Nauck.
(15) Cfr. Primer Alcibiades,
133c.
(16) Cfr. Etica a Eudemo,
1248-2830.
(17) Cfr. San Tommaso d'Aquino, ST,
I, q. 29, a. 3; I, q. 29, a. 3, ad 2.
(18) ST, II-II, 10, 12.
(19) Giovanni Paolo II, Lettera
alle Famiglie Gratissimam sane, 2294, 7.
(20) Cfr. ibid., 6,7;
Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica Mulieris dignitatem, 15888, 23.
(21) Gratissimam sane,
11.
(22) Cfr. Concilio Vaticano II,
Costituzione Pastorale Gaudium et spes sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo, 71265, 24.
(23) Cfr. Messaggio per la
Celebrazione della Giornata Mondiale della Pace 1999, 3.
(24) Cfr. Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 1.
(25) Cfr. Pacem in terris,
9.
(26) Cfr. Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'Uomo, art. 1.
(27) Ibid., art. 2.
(28) Cfr. Giovanni Paolo II, Lettera
alle donne, 29695, 8.
(29) Cfr. Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 23; cfr. anche Gaudium et spes,
26.
(30) Cfr. Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 22.
(31) Giovanni Paolo II, Lettera
Enciclica Laborem exercens, 14981, 10.
(32) Cfr. Giovanni Paolo II,
Esortazione apostolica Familiaris consortio, 221181, 23, 25; Laborem
exercens, 19; Messaggio per la XXVIII Giornata Mondiale della Pace,
1995, 81294, 5, ecc.
(33) Cfr. Carta dei Diritti
della Famiglia, 241183, artt. 9 e 10.
(34) Cfr. ibid., art. 4.
(35) Messaggio per la
Celebrazione della Giornata Mondiale della Pace 1999, 4.
(36) Cfr. Dichiarazione e
Programma d'Azione di Vienna.
(37) Messaggio per la
Celebrazione della Giornata Mondiale della Pace 1999, 4.
(38) Cfr. Congregazione per la
Dottrina della Fede, Istruzione Donum vitae sul rispetto della vita
umana nascente e la dignità della procreazione, 22287, I, 1.
(39) Cfr. Convenzione
Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, art. 6.
(40) Messaggio per la
Celebrazione della Giornata Mondiale della Pace 1999, 4; cfr. Donum
vitae, I, 6.
(41) Donum vitae,
Introduzione, 5.
(42) Cfr. Convenzione
Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, art. 8.
(43) Cfr. ibid., art. 27.
(44) Cfr. ibid., artt. 17
e 18.
(45) Cfr. ibid., art. 20.
(46) Cfr. ibid., art. 23.
(47) Cfr. ibid., art. 21.
(48) Cfr. Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 1.
(49) Giovanni Paolo II, Lettera
Enciclica Sollicitudo rei socialis, 301287, 39.
(50) Ibid., 39.
(51) Cfr. Giovanni Paolo II,
Lettera Enciclica Centesimus annus, 1591, 42.
(52) Centesimus annus,
48.
(53) Catechismo della Chiesa
Cattolica, 1883.
(54) Già Aristotele ricordava
che la famiglia è anteriore e superiore allo Stato (cf. Etica a Nicomaco,
VIII, 15-20). Il Santo Padre ha introdotto il concetto di « sovranità » della
famiglia (cf. Gratissimam sane, 17).
(55) Cfr. Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, art. 16, 1.
(56) Concilio Vaticano II,
Decreto Apostolicam actuositatem sull'apostolato dei laici, 11. Citato
in Familiaris consortio, 42.
(57) Cfr. Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 16.
(58) Cfr. ibid., art. 17,
1.
(59) Cfr. ibid., art. 18.
(60) Cfr. ibid., art. 26,
3.
(61) Gratissimam sane,
16.
(62) Ibid.
(63) Cfr. Paolo VI, Lettera
Enciclica Humanae vitae, 25768, 11.
(64) In alcune nazioni raggiunge
la proporzione di un terzo.
(65) Non pochi si pongono
domande sui « diritti », v.g. delle campagne del Fondo per la Popolazione delle
Nazioni Unite (FNUAP) e di alcuni interventi di organismi quali l'UNICEF
riguardo ai diritti della famiglia.
(66) Secondo tale ideologia, il
ruolo dell'uomo e della donna nella società sarebbe soltanto il prodotto della
storia e della cultura. L'uomo sarebbe libero di scegliere l'orientamento
sessuale che preferisce, qualunque sia il suo sesso biologico.
(67) Giovanni Paolo II, Lettera
Apostolica Tertio millennio adveniente, 101194, 28.
(68) Cfr. Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 27, 2.
(69) Centesimus annus,
32.
(70) Cfr. Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 20, 1.
(71) Cfr. ibid., art. 23,
4.
(72) Cfr. ibid., art. 20,
2.
(73) Familiaris consortio,
86.